13 Marzo 2017

Diritto d’autore

Nel campo del Diritto d’Autore si fanno comunemente rientrare quelle opere dell’ingegno che rivestono carattere creativo ma che non sono suscettibili di essere sfruttate in campo industriale (ciò che le distingue, ad esempio, dal design).

Si tratta di quelle idee od opere a carattere creativo che appartengono al campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro, del cinema, della fotografia. Il diritto d’autore (sia morale che patrimoniale) nasce per il fatto stesso della creazione dell’opera, a prescindere dal suo valore intrinseco, dalla sua utilità pratica e dalla sua novità (ciò che la differenzia dall’invenzione brevettuale), purché ne sia originale la forma rappresentativa.

Lo Studio è specializzato nel curare non solo gli aspetti contrattualistici inerenti i risvolti economico-patrimoniali dell’opera, ma anche la sua protezione sia dal punto di vista del diritto morale alla sua paternità ed immodificabilità, sia dal punto di vista della rivendicazione e tutela dei connessi diritti patrimoniali di sfruttamento economico.