La conciliazione-mediazione è un nuovo istituto, previsto dalla legge, che ha il fine di aiutare le parti a trovare un accordo per definire le vertenze in materia civile e commerciale, evitando così di iniziare un lungo e dispendioso procedimento davanti all’Autorità Giudiziaria.
Il 21 marzo 2011 la conciliazione-mediazione è stata resa obbligatoria, prima di intraprendere un giudizio avanti la Magistratura, in molte materie: controversie in tema di diritti reali (proprietà, possesso, usufrutto, servitù ecc.), divisione delle comunioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Un anno dopo la sua obbligatorietà è stata introdotta anche per le controversie condominiali e per il risarcimento dei danni da sinistri stradali; per quest’ultima materia è stata di recente eliminata l’obbligatorietà. Per le materie sottolineate, dunque, è d’obbligo rivolgersi in via preventiva ad un organismo di mediazione che, valutata la domanda, affida la pratica ad un mediatore professionista, imparziale ed equidistante, che cerca di aiutare le parti a trovare una soluzione che sia di gradimento per tutti gli interessati.
Nel 2013 il legislatore è ancora intervenuto sulla materia, stabilendo che è necessaria comunque la presenza di un avvocato che affianchi la parte nel procedimento di mediazione, e che tale procedimento deve concludersi in tre mesi. Se poi viene raggiunto un accordo, questo, se sottoscritto dalle parti e dai legali, costituisce titolo esecutivo, equivale in sostanza già ad una sentenza. Diversamente l’accordo potrà essere omologato dal Tribunale ed acquisire la stessa efficacia esecutiva. In caso di mancato accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione; se nella successiva causa davanti alla Magistratura la controversia viene definita come proposto dal mediatore, le spese di entrambe le parti saranno addebitate a chi ha rifiutato la proposta. E’ importante comunque sottolineare che tutto quanto detto od emerso nella conciliazione resta segreto e non può essere utilizzato nell’eventuale successivo giudizio.
I vantaggi della conciliazione-mediazione si possono riassumere come segue: 1) il tempo massimo della procedura è come detto di 3 mesi; 2) i costi sono predeterminati e sono molto contenuti; 3) gli atti ed i provvedimenti relativi alla mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto; 4) l’imposta di registro non si applica sino ad un valore di Euro 50.000, e poi solo per la somma in supero; 5) a chi ha pagato le spese di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta.